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Il Presidente della Repubblica: elezione, poteri e funzioni

La struttura e la funzione dell’organo destinato ad assumere il ruolo di “Capo dello Stato” risentono, forse più di ogni altra, delle caratteristiche della forma di stato e della forma di governo che trovano attuazione in un determinato Paese e momento storico. 

La Costituzione italiana fa del Capo dello Stato un organo super partes deputato a controllare e tutelare il corretto equilibrio del sistema istituzionale, soprattutto attraverso la risoluzione delle sue “crisi”, che non a svolgere funzioni di governo vero e proprio. 

Il Presidente della Repubblica rappresenta l’unità nazionale ed è garante della Costituzione

La sede della Presidenza della Repubblica è a Roma, al Palazzo del Quirinale 1

L’art. 83 Cost. statuisce che il Parlamento in seduta comune elegge il Capo dello Stato conferendogli un mandato settennale; alla sua elezione partecipano anche 58 delegati regionali, tre per ogni regione (uno per la Valle d’Aosta). L’elezione avviene a scrutinio segreto e nei primi tre scrutini la maggioranza richiesta è qualificata (2/3 dei componenti l’assemblea); a partire dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. La convocazione in seduta comune del Parlamento e dei delegati regionali è effettuata trenta giorni prima che scada il termine del mandato presidenziale ed è effettuata dal Presidente della Camera dei deputati. Se le Camere sono sciolte, o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. 

L’art. 84, 1° comma Cost. regola l’elettorato passivo dei candidati alla carica di Capo dello Stato: è sufficiente l’essere cittadino italiano, avere il godimento dei diritti civili e politici 2 e cinquanta anni di età. Non è richiesto alcun titolo di studio né tantomeno essere già membro di un organo istituzionale: i Costituenti volevano che fosse un uomo del popolo, anche donna, pur se poi, nei fatti, tali circostanze non si sono mai verificate! 

Prima di assumere le funzioni presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione; in quest’occasione pronunzia anche un “messaggio di insediamento” 3

È rieleggibile: la prima rielezione è avvenuta proprio con l’attuale Presidente Giorgio Napolitano 4, alla scadenza del suo settennato, pur se l’evento non sia ancor oggi (gennaio 2014) visibile sul sito istituzionale 5

Fra le regole che disciplinano lo status di Presidente della Repubblica è da segnalare innanzitutto quella che stabilisce l’incompatibilità di questa con qualunque altra carica, da ritenere riferibile a qualunque tipo di ufficio pubblico o privato, retribuito od onorario, salvo quelli che gli competono in virtù di norme della Costituzione (come la Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, del Consiglio supremo di Difesa), ed all’esercizio di qualsiasi professione.

Nel caso di impedimento temporaneo, le sue funzioni sono esercitate dal Presidente del Senato; per l’impedimento permanente sarà necessaria una nuova elezione. Al termine del mandato il Presidente della Repubblica diviene senatore di diritto ed a vita. 

Le funzioni del Presidente della Repubblica possono dividersi in relazione a: 

  1. Potere legislativo 
  2. Potere esecutivo 
  3. Potere giudiziario 
  4. Corpo elettorale 
  5. Unità nazionale e rappresentanza esterna dello Stato

    ovvero:

  6. Poteri di tipo formale
  7. Poteri di tipo sostanziale

Le funzioni del Presidente della Repubblica (1)

Le funzioni del Presidente della Repubblica (3)

Funzioni del Presidente della Repubblica (5)

Le funzioni del Presidente della Repubblica (4)